In Italia sperare di avere giustizia in tempi normali lo sappiamo tutti, è una chimera, un sogno irrealizzabile. Perché allora, si domanda qualcuno, la giustizia sportiva dovrebbe essere più snella? Perché lo ha promesso mille volte, perché ha caratteristiche più semplici e modalità di applicazione molto rapide.
Eppure ogni volta la nostra pallacanestro o meglio chi la guida, ci regala la sensazione che su alcune vicende ci siano intoppi e ritardi difficilmente spiegabili. Ci siamo già occupati, anche noi, dei dieci mesi di tempo necessari a verificare se una fidejussione sia falsa o meno – il caso della Viola Reggio Calabria – adesso ci occupiamo di un caso che sembra, ripeto sembra, ancora più semplice, regolamento esecutivo alla mano. Premessa: terrone sono, di chiarissime origine napoletane dunque nessuno pensi che ce l’ho con una squadra del Sud di Italia, anzi mi piange il cuore a segnalare questo caso.
Basket Barcellona a Pozzo di Gotto, Sicilia. Milita, la prima squadra, nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West della Lega Nazionale Pallacanestro. Per farlo dicono le regole bisogna partecipare anche a minimo due campionati giovanili. E perché si giochi una partita è necessario che ci si presenti in campo con un minimo di cinque atleti. Se per due volte questo requisito minimo viene a mancare scatta automatico il “ritiro definitivo dal Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente
disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
56 comma 2 del Regolamento di Giustizia”.
A Barcellona le cose non sono andate così come si evidenzia dalla sentenza del Giudice Sportivo Regionale siciliano:
“La decisione del giudice sportivo:
Reclamo ex art. 96 R.G. proposto dalla società BASKET BARCELLONA
avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 487
del 08/03/2018, col quale è stata disposta l’esclusione di detta Società dal
Campionato U/14 Femminile per doppia rinuncia, con l’applicazione delle
conseguenti sanzioni previste dai Regolamenti Federali.
LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA
Riunitasi presso la sede del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia in data
20/03/2018, presenti i signori componenti:
avv. Giuseppe De Francisci, avv. Matteo Messina e avv. Marcello Avellone.
PREMESSO
Che la Società Basket Barcellona, impugnando il provvedimento del GST in
epigrafe indicato, sostiene che l’art. 16 R.E. non andava applicato al caso
di specie, dal momento che la gara n. 2231 del 01/03/2018 non doveva
intendersi rinunciata, in quanto la Ricorrente si presentava al campo di
gioco con tre giocatrici, manifestando, di fatto, la propria volontà di
partecipare alla gara.
Che, pertanto, la gara n. 2231 non poteva considerarsi agli effetti del
cumulo, di cui all’art. 16 R.E., con la gara n. 2220 (nella quale
effettivamente nessuna giocatrice del Basket Barcellona si era presentata
in campo).
Che, quindi, chiedeva di ritenere non sussistente la fattispecie prevista
dall’art. 16 R.E., con il conseguente annullamento di tutte le sanzioni
irrogate dal GST.
LETTI
il provvedimento del GST oggetto di impugnazione, il reclamo della
Società, i referti, con gli allegati e le Liste “R”, delle gare n. 2231 del
01/03/2018 e 2220 del 02/03/2018, con i relativi provvedimenti di
omologa del GST.
SENTITI
Il Dirigente Delegato della Società, sig. Venanzio D’Alessio, e il legale
nominato dalla Società, avv. Giovanni Allegro.
RITENUTO
Che l’art. 63 R.E., al comma 4, stabilisce che “Se, all’ora fissata per l’inizio
della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque
atleti, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se per qualsiasi causa una
squadra non è in grado di schierare cinque atleti, la gara non potrà avere
inizio. La mancata disputa della gara viene assimilata alla “rinuncia a
gara””.
Che l’art. 16 R.E. al comma 1, stabilisce che “La rinuncia a due gare nella
fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal
Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente
disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
56 comma 2 del Regolamento di Giustizia”.
Che, pertanto, esaminate le norme sopra richiamate, deve concludersi che
il GST ha correttamente qualificato come “rinuncia a gara” la mancata
disputa della gara n. 2231, a causa della presentazione in campo con solo
tre giocatrici da parte della Società Barcellona, con conseguente cumulo
della predetta gara con quella portante n. 2220, con la conseguente
applicazione dell’art. 16 R.E. e delle relative sanzioni.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso ai servizi di giustizia.
Così deciso in Palermo il 20/03/2018″
Questo comporta delle sanzioni a livello di prime squadre che siano nazionali o regionali. Ecco cosa dicono in proposito le DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) 2017-18 della FIP a pagina 24:
Obblighi Giovanili
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, la F.I.P. effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di 8 gare per ogni singolo Campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionati giovanili, ma che avranno disputato almeno 8 gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito riportato:
se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo settore maschile o femminile. Entro il 31 maggio 2018 i Comitati Regionali invieranno apposita dichiarazione al Settore Agonistico circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte delle Società Nazionali della loro Regione. La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da Società Satellite (art. 119 R.O.). Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica per i Campionati Professionistici. Sono esentati dall’attività giovanile, fatta eccezione per il Campionato di Serie A2 maschile, le Società appartenenti alle Università, FF.AA., Guardia di Finanza, Polizia di Stato e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato.
Tutto chiaro? Sì ma…Prima si scrive che la FIP effettuerà una verifica prima dell’inizio della seconda fase dei campionati. Poi che entro il 31 maggio i Comitati Regionali invieranno apposita dichiarazione al Settore Agonistico circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte delle Società Nazionali della loro Regione. Entro il 31 maggio però la seconda fase cioè play off e play out saranno già belli e cominciati ed il Basket Barcellona parteciperà senz’altro ai play off, essendo una squadra molto forte, attualmente al secondo posto della classifica.
Siamo alle solite: qualcuno ci spiega prima che sia troppo tardi che cosa deve accadere? E’ necessario che il Basket Barcellona debba continuare a spendere soldi di trasferte che poi potrebbero rivelarsi inutili? Che le altre squadre facciano lo stesso? Che chi si ritiene tagliato fuori dai play off debba sapere solo il giorno prima invece di dover partecipare?
Insomma è possibile visto che per una volta dai vari Regolamenti tutto sembra molto chiaro, salvo il piccolo dettaglio…di queste date che mi pare di aver evidenziato, avere una giustizia che sia al passo col principio di equità competitiva?
Eduardo Lubrano